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Flessibilità e stoccaggio temporaneo


Tariffa del Servizio di Flessibilità e Tariffa del Servizio di Stoccaggio Temporaneo

 

Con la deliberazione 438/2020/R/Gas l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“Autorità”) ha approvato le condizioni economiche massime per l’allocazione dei servizi di flessibilità mentre con la deliberazione 355/2021/R/Gas la medesima Autorità ha approvato le nuove modalità di allocazione del servizio di flessibilità ad asta.
 

La tariffa del Servizio di Flessibilità e del Servizio di Stoccaggio Temporaneo si compongono rispettivamente:

  • di un corrispettivo per la sottoscrizione (CSS) che permette di accedere a entrambi i servizi; e
  • dei corrispettivi per l’attivazione (CAS e/o CBO) del servizio scelto; e
  • dei corrispettivi per l’erogazione (CRF e/o CRS) del servizio scelto.
     

In particolare:

- Servizio di Flessibilità = CSS + CAS + CRF

- Servizio di Stoccaggio Temporaneo = CSS + CAS + CBO + CRS


 

Il corrispettivo CSS, valido sino al 30 Settembre 2023, è determinato con riferimento al periodo temporale di sottoscrizione dei servizi:

  • CSS per 365 (trecentosessantacinque) giorni: 100.000,00€

  • CSS per 30 (trenta) giorni: 12.000,00€

     

La durata dell'abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione del servizio ferma la soddisfazione delle condizioni per l'accesso.

 

CAS viene posto pari a zero in quanto incluso nel corrispettivo di sottoscrizione CSS.
 

Il corrispettivo variabile CRF dovuto dall’Utente del Servizio di Flessibilità è definito ad esito delle procedure concorsuali organizzate sull’apposito Portale ed è calcolato sul valore assoluto della (i) Variazione Programma in Riconsegna dei Volumi di Flessibilità effettivamente resi o (ii) dello scambio di Gas al PSV.
 

Per ciascuna Sessione sono stabiliti uno o più prezzi di riserva, definiti da Adriatic LNG e depositati presso un notaio.
 

Per ciascuna Sessione Adriatic LNG definisce un unico ordine di merito e alloca il Servizio di Flessibilità all’Utente del Servizio della Flessibilità che abbia effettuato l’offerta con maggiore valore economico complessivo, inteso come prodotto tra la quantità richiesta, nei limiti dell’offerta del Gestore, e il corrispettivo unitario offerto pay as bid come meglio definito nell'Allegato (o) del Codice di Rigassificazione.
 

Il corrispettivo variabile valido sino al 30 Settembre 2023, dovuto dall’Utente, è calcolato sul valore assoluto della Variazione Programma in Riconsegna dei volumi di stoccaggio temporaneo attivati. La tariffa da applicare varia in funzione della soglia di utilizzo come di seguito indicato:

  • minore o uguale a 33.000 MWh la tariffa è pari a 0,10 €/MWh;
  • maggiore di 33.000 MWh ed inferiore o uguale a 66.000 MWh la tariffa è pari a 0,13 €/MWh;
  • maggiore di 66.000 MWh, la tariffa è pari a 0,18 €/MWh.

 

La tariffa va considerata per scaglioni. Se ad esempio l’Utente utilizza 55.000 MWh di stoccaggio temporaneo, dovrà pagare il seguente importo:

33.000 MWh * 0,10 €/MWh + (55.000 MWh – 33.000 MWh) * 0,13 €/MWh.

 

Il servizio di stoccaggio temporaneo è offerto qualora non ci sia richiesta per il servizio di flessibilità. Ad ogni termine di validità del corrispettivo CRS il Gestore potrà allocare il servizio di stoccaggio temporaneo ad asta.
 

Il corrispettivo CBO è calcolato secondo la seguente formula:

CBO
= Cqs x 0,05% x (volumi in Stoccaggio Temporaneo) x (numero di giorni di Stoccaggio Temporaneo)